Il servizio permette di richiedere al Comune l’attivazione, la voltura e la cessazione dell'autorizzazione al passo carrabile.
Un passo carrabile, o passo carraio, è un accesso da una strada pubblica a un'area privata (cortili, autorimesse o parcheggi) adatta per far stazionare o circolare veicoli. Il divieto di sosta in prossimità del passo carrabile comporta una occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli. L'occupazione di suolo pubblico è soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale da effettuare contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione (L. 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 835) e al successivo pagamento annuale.
Il passo carrabile deve essere realizzato nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente: se per realizzarlo è necessario eseguire opere edilizie, occorre quindi prima ottenere il titolo abilitativo previsto.
Tutti i passi carrabili devono avere le seguenti caratteristiche (DPR 16/12/1992, n. 495, art. 46):
- essere distanti almeno 12 metri dalle intersezioni e essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita
- consentire l'accesso a un'area laterale che sia adatta per far stazionare e circolare veicoli
- prevedere un'adeguata separazione dall'entrata pedonale, soprattutto se l'accesso è particolarmente trafficato
- favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale, se l'accesso dei veicoli avviene direttamente dalla strada. L'eventuale cancello dovrà essere arretrato per consentire la sosta di un veicolo che attende di entrare.
Gli accessi possono essere di due tipi:
- accessi che prevedono una modifica del piano stradale per facilitare l'ingresso dei veicoli all'area privata, i passi carrabili veri e propri
- accessi a raso, cioè senza alcun manufatto e intervento sulla sede stradale: i proprietari di un accesso a raso possono chiedere divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale. In presenza di accessi a raso, l'area in cui è vietato sostare deve essere inferiore a 10 m².
Il cartello di passo carrabile indica la zona per l’accesso dei veicoli alle proprietà private da una strada pubblica, in corrispondenza della quale vige il divieto di sosta (compreso quello del veicolo del titolare del passo carrabile). Il cartello di passo carrabile riporta, in alto, l'indicazione dell'ente proprietario della strada che ha rilasciato l'autorizzazione e, in basso, il numero e l'anno del rilascio (DPR 16/12/1992, n. 495, art. 120). Di norma, il cartello deve essere installato parallelamente all'asse della strada, su porte o cancelli.
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