Comunicazione delle attività di locazione breve.

  • Servizio attivo .

Mediante la presente pagina è possibile acquisire tutte le informazioni necessarie per l'avvio delle attività mediante il Portale IMPRESAINUNGIORNO..


A chi è rivolto:

Il servizio si rivolge a chi intende avviare contratti di locazione breve negli appartamenti dei quali ha disponibilità.

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Descrizione:

LOCAZIONI TURISTICHE BREVI IMPRENDITORIALI E NON IMPRENDITORIALI

 

DESCRIZIONE:

Le locazioni turistiche sono rappresentate dagli alloggi privati dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). Le locazioni turistiche si riferiscono, quindi, ai contratti di locazione di immobili, o porzioni di essi, concessi per finalità turistiche senza fornitura di servizi accessori e complementari tipici delle strutture ricettive, fatta eccezione per i servizi strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile così come previsti dall’articolo 4, comma 1, del Decreto Legge n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, per le locazioni brevi inferiori a 30 giorni (servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali) e dalla circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017 dell’Agenzia delle Entrate (fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata).

In base all’articolo 53 del Codice del turismo (Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79), gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile in tema di locazione, in particolare si applicano gli artt. 1571 e ss. del Codice Civile.

Il contratto di locazione turistica non comporta un obbligo di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, se però ha durata superiore a trenta giorni deve essere registrato a pena di nullità.

L’attività di locazione turistica, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale, ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile, ove a tale attività vengano destinati più di due appartamenti per ciascun periodo di imposta, conformemente a quanto disposto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 così come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028».

 

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Come fare:

PRESENTAZIONE SCIA/CIA PER L’AVVIO DELL’ATTIVITÀ UNICAMENTE IN VIA TELEMATICA TRAMITE IL PORTALE IMPRESAINUNGIORNO:

 

Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l’attività di locazione per finalità turistiche in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soggetto all’obbligo di SCIA per locazione breve/turistica a carattere imprenditoriale, presso il SUAP del Comune, attraverso il Portale Impresainungiorno.

Ai sensi del comma 7 dell’art. 10 bis della legge regionale n. 49/2017 e ss. mm. e ii., chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l’attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale, è soggetto all’obbligo di Comunicazione di Inizio Attività (CIA) presso il SUAP del Comune,  attraverso il Portale Impresainungiorno.

 

Adempimenti per le locazioni turistiche già registrate nel DMS Puglia alla data del 30 settembre 2025:

 

In base al comma 8 dell’art. 10 quater della legge regionale n. 49/2017 e ss. mm. e ii., i gestori delle locazioni turistiche, in qualsiasi forma (imprenditoriale o non imprenditoriale), già avviate alla data del 30.09.2025devono procedere alla presentazione della Scia o Cia entro il termine di 365 giorni decorrente dalla predetta data. In caso contrario, si applicano le sanzioni previste per attività svolta senza Scia o Cia.

 

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Cosa serve.

OBBLIGHI RELATIVI AL CIN – CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE:

In base all’art. 13-ter (Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale) del Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191, i gestori delle locazioni turistiche (sia in forma imprenditoriale sia in forma non imprenditoriale) devono registrarsi nella BDSR – Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/), gestita dal Ministero del Turismo. Ciò al fine di acquisire il CIN – Codice Identificativo Nazionaleprevia registrazione nella Banca Dati delle Strutture Ricettive e delle Locazioni Turistiche della Regione Puglia (attraverso il portale www.dms.puglia.it) per ottenere il CIR – Codice Identificativo. Il CIN va richiesto entro 30 giorni dalla data di attribuzione del Codice Identificativo Regionale.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 13-ter, chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, è tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche.

 

REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI:

Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, gestite nelle forme imprenditoriali, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari (sia gestite in forma imprenditoriale, sia gestite in forma non imprenditoriale) sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.

POLIZZA ASSICURATIVA:

In base al comma 11 dell’art. 10 bis della legge regionale n. 49/2017 e ss. mm. e ii., così come modificato dall'articolo 15 della legge regionale n. 15/2025, i soggetti che esercitano l’attività di locazione turistica, imprenditoriale o non imprenditoriale, sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.

ULTERIORI ADEMPIMENTI:

I gestori delle locazioni turistiche (imprenditoriali e non imprenditoriali) devono ottemperare anche ai seguenti adempimenti:

  • trasmettere all’ARET Pugliapromozione, tramite il sistema applicativo SPOT Easy (clicca qui per scaricare il manuale utente), i dati sulla movimentazione turistica (arrivi, partenze, assenza di movimento ed esercizio chiuso) a fini statistici; per maggiori informazioni consultare anche la sezione “Come fare per” del portale www.dms.puglia.it;
  • osservare gli obblighi previsti dall’art. 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 utilizzando il portale alloggiatiweb.poliziadistato.it;
  • riscuotere dagli alloggiati e riversare al Comune territorialmente competente l’imposta di soggiorno
  • comunicare tempestivamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive eventuali periodi di sospensione temporanea dell’attività;
  • comunicare tempestivamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive l’eventuale cessazione dell’attività.
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  • OBBLIGHI RELATIVI AL CIN – CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE.
  • REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI.
  • POLIZZA ASSICURATIVA.
  • ULTERIORI ADEMPIMENTI INDICATI.

Cosa si ottiene:

PRESENTAZIONE SCIA/CIA PER L’AVVIO DELL’ATTIVITÀ

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Tempi e scadenze:

Entro 30 giorni dal corretto inoltro della richiesta

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Quanto costa:

Diritti di segreteria: 30,00 €

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Accedi al servizio.

PORTALE IMPRESAINUNGIORNO.

Condizioni di servizio:

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio..

Contatti.

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Pagina aggiornata il 20/02/2026

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