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 20-dic-22

Ordinanza contingibile e urgente finalizzata alla prevenzione della caduta di alberi e/o di rami in aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea Martina Franca - Lecce delle Ferrovie del Sud Est

Ordinanza contingibile e urgente finalizzata alla prevenzione della caduta di alberi e/o di rami in aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea Martina Franca - Lecce delle Ferrovie del Sud Est

La Commissione Straordinaria del Comune di Ostuni

VISTA la nota della Prefettura di Brindisi n.70059 del 27/10/2022 acquisita al protocollo generale del Comune di Ostuni in pari data al n°67845, con la quale si chiede l'adozione di ordinanza sindacale contingibile e urgente per l’eliminazione dei fattori di rischio per prevenire la caduta di alberi e/o di rami a seguito di eventuali precipitazioni nevose in aree limitrofe alla sede ferroviaria della Linea Martina Franca – Lecce, a seguito di segnalazione delle Ferrovie del Sud Est;

VISTA la nota delle Ferrovie Sud Est Vista prot. BUEI/MAN/1342 acquisita al protocollo generale del Comune di Ostuni in data 26/10/2022 al n°69594 

VISTO l’art. 52, del D.P.R. 11 luglio 1980 n° 753 che prescrive che “ Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza di non maggiore di metri 1,50.
Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.
Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
(….) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.
Le norme del presente articolo di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell’art.36.

VISTO l’art. 55 del citato D.P.R. che prevede che “ I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

VISTO l’art. 56 del citato D.P.R. che prevede che sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all’esercizio ferroviario.
Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli stessi o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.
La distanza di cui al comma precedente è aumentata di metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

CONSIDERATI i rischi di 

  • possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle di-stanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
  • pericolo d’incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza alla circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi ad aree più vaste;

RITENUTO necessario emanare la presente ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti ex art. 50, comma 5, secondo capoverso, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di richiamare l’attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi com-prese le proprietà di questa Amm.ne Comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra citate a salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTO l'art. 54 comma 4 -7 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.00 così come riformulato in legge 24.07.2008 n. 125 e successivamente modificato dalla legge n. 48 /2017 .

VISTA la L. n.689/81 e successive modificazioni;

ORDINA

per tutte le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente ri-portate, a tutti i proprietari, possessori e/o detentori a qualunque titolo, dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria della Linea Martina Franca – Lecce ricadenti nel territorio del Comune di Ostuni di attenersi scrupolosamente e con effetto immediato a quanto prescritto nei suddetti articoli 52, 55 e 56  del D.P.R. 11 luglio 1980 n° 753 eliminando con effetto immediato ogni situazione e o circostanza vietata dai suddetti articoli.

ORDINA

altresì di provvedere in ogni caso al taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con la rete ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario nonché di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale i terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti confinanti con la sede ferroviaria sino a venti metri di distanza.

In caso di inottemperanza si provvederà di ufficio a spese dei contravventori e secondo le norme che regolano la materia.
 

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